Decreto 10 novembre 2023

Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023 il Decreto 10 novembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che apporta delle modifiche al decreto 24 marzo 2022 recante termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, di cui alla legge n. 181/89.

Per i programmi di investimento per la tutela ambientale, il decreto stabilisce che essi sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere volti:

a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;

b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;

c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 41 del Regolamento GBER;

d) alla riparazione dei danni ambientali, al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, alla protezione o al ripristino della biodiversità e all’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 45 del Regolamento GBER;

e) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai bandi adottati e alle istanze di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le medesime disposizioni si applicano, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 58, punto 5, del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, alle istanze di agevolazione gia’ presentate e per le quali la concessione non intervenga entro il termine del 31 dicembre 2023, fermo restando l’importo delle agevolazioni richiesto in domanda.

Per maggiori informazioni: pagina Ministero delle Imprese e del Made in Italy



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