G.U. n. 291 del 12 dicembre 2024
Vi informiamo che nella G.U. n.291 del 12 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 9 dicembre 2024, n. 189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
Tra i principali interventi si segnalano:
- Ravvedimento speciale (art. 7);
- Concordato preventivo biennale (art. 7-bis e art. 7-quinquies);
- Bonus Natale (art. 7-ter);
- Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette (art. 7-quater);
- Credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica (art. 8).
Ravvedimento speciale
Diventa ufficiale l’estensione della misura alle imprese multiattività che nel periodo di riferimento erano escluse dagli ISA.
Inoltre, con la nuova disposizione viene stabilito che per le società e associazioni di cui all’art.5 del TUIR (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato alle quali si applica il regime di trasparenza) e di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR (società di capitali che abbiano optato per la trasparenza fiscale), il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere anche eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
Concordato preventivo biennale
Per i soggetti che non hanno aderito al CPB entro il 31 ottobre 2024, ma che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi, il termine è stato esteso al 12 dicembre 2024, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Bonus Natale
La legge di conversione conferma l’ampliamento della platea del “bonus Natale”, l’indennità una tantum, per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro a favore di taluni lavoratori dipendenti.
Secondo acconto IRPEF per partite IVA
Diventa ufficiale anche la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il secondo acconto IRPEF 2024 per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
ZES unica Mezzogiorno
La conversione in legge ha confermato la modifica alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (c.d. ZES unica).
Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2024