Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre

È stato pubblicato il Decreto attuativo della Patente a crediti per le imprese in edilizia, introdotto con Decreto PNRR-bis (DL 19/24) che dovrà entrare in vigore dal 1° ottobre 2024. In allegato il testo, di seguito i tratti principali del Decreto:

 

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI

Secondo l’art. 27, comma 1, del Dlgs 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Quindi, per poter operare in cantiere, devono essere in possesso della patente tutte le imprese ed i lavoratori autonomi – non solamente quelli edili – che “operano” nei cantieri. Per la definizione di “cantiere” si intende “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”. Si ricorda che secondo la giurisprudenza devono essere considerati edili “i lavori che- comportano la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di parti strutturali di impianti.

 

CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI

Tre categorie di soggetti ed attività sono esclusi dall’obbligo della patente a crediti:

a) imprese o lavoratori autonomi che eseguono “mere forniture”;

b) imprese o lavoratori autonomi che eseguono solo “prestazioni di natura intellettuale”.

c) le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

 

CHI CONTROLLA IL POSSESSO DELLA PATENTE

A norma dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis), il committente o il responsabile dei lavori verifica “il possesso della patente” (o del documento equivalente o della attestazione SOA di terza classificazione) “nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi”, anche nei casi di subappalto. Trattandosi di un adempimento sanzionato, l’indicazione deve ritenersi tassativa, e quindi limitata effettivamente alle sole imprese esecutrici, con esclusione di ogni altro soggetto.

 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE 

La domanda si presenta attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dalla stessa deve risultare il possesso di alcuni requisiti, indicati all’art. 27, comma 1) del Dlgs 81/2008.

Tali requisiti sono:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

I requisiti sub a), c) ed e) sono comprovati con autocertificazione; i requisiti sub b), d) ed f) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Possono presentare la domanda il legale rappresentante dell’imprese o il lavoratore autonomo.

 

COME SI ATTRIBUISCONO I CREDITI

L’articolo 4 delinea la misura e le condizioni per acquisire punteggio (il massimo complessivo sono 100 punti) e l’articolo 6 indica le modalità dell’incremento automatico del punteggio.

In primo luogo all’atto della domanda  viene attribuito automaticamente un punteggio, pari a 30 punti, in modo indistinto per tutti. A quel punteggio occorre aggiungere:

-fino a 10 crediti rispetto alla storicità dell’azienda;

-fino a 20 crediti in un progressivo automatico incremento di punteggio pari ad un punto per ogni biennio successivo al rilascio della patente;

-fino a 40 punti rispetto all’adozione di misure in tema di prevenzione o attività di formazione intrapresa dall’azienda.

 

COME SI PERDE IL PUNTEGGIO

il presupposto per la decurtazione del punteggio della patente è l’esistenza di un provvedimento definitivo (ossia una sentenza passata in giudicato) emanato nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi per le violazioni tassativamente indicate nell’allegato I-bis del Decreto.

 

QUANDO SI SOSPENDE LA PATENTE E COME SI RECUPERANO I PUNTI

L’articolo 7 della bozza di decreto ministeriale regola la fattispecie nella quale, per effetto della decurtazione dei punti, venga meno il punteggio minimo di 15 punti necessario per operare in cantiere: solamente in questa ipotesi è possibile recuperare interamente il punteggio minimo, tornando così nella condizione di poter operare nei cantieri. Per poter usufruire di questa ipotesi, i soggetti responsabili della violazione e dei lavoratori del cantiere interessato dalla violazione devono dimostrare di aver adempiuto all’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e devono – eventualmente – realizzare uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (previsti dall’articolo 5, comma 2).

 

La bozza di decreto ministeriale costituisce esito di un confronto ancora in corso.

Si invitano le imprese interessate a segnalarci eventuali profili di interesse contattandoci alla mail:

progettoprocurement@un-industria.it



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