STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE BEICLO GROUP A.P.S.


Beiclo Group Associazione Promozione Sociale - COD. FISC. 96573750583 - Via Torre dello Stinco 19/B - 00132 - Roma

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1
E’ costituita, ai sensi delle legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata “BEICLO GROUP“ in forma abbreviata “BEICLO GROUP A.P.S.” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, civile, culturale, umana, salute e benessere ovvero senza scopo di lucro, e secondo quanto previsto dal D.lgs 117/2017 per le seguenti finalità: -interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive; -educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; -organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; -organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche.

Articolo 2
L'associazione ha sede attualmente in Via Torre dello stinco 19/B – 00132 – Roma (Italia) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo, inoltre, potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonchè partecipare ad enti con scopi sociali culturali, umani, salute e benessere. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea ordinaria. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività commerciali. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4
La BEICLO GROUP A.P.S., è una associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e promozione sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, civile, culturale, umana e salute e benessere, tra cui l'attuazione di iniziative al socio. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, salute e benessere. Per perseguire gli scopi sociali l’associazione, in particolare, si propone: a).di stabilire rapporti personali e umani capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo, educativo, sociale, salute e benessere; b).di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio; c).di promuovere la ricerca e la divulgazione culturale, educativa, salute e benessere; al centro dell’attività si pongono a titolo di esempio lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative professionali inerenti lo scopo sociale, la formazione e l’aggiornamento culturale, umana, educativo, salute e benessere; d) -interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive; -educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; -organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; -organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche. L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione di professionisti esterni, di altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, il tutto riservato agli associati. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività umana, salute e benessere e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente, nonchè per la realizzazione del proprio scopo, l’associazione, potrà: -organizzare convegni, dibattiti, seminari; -erogare servizi educativi, umani, salute e benessere; -organizzare eventi formativi; -editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto la cultura, umanità, salute e benessere-realizzazione di campagne pubblicitarie, nonché stipulare contratti marketing e informatici. L'associazione è aperta a chiunque condivida scopi sociali culturali, umani, salute e benessere.

SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Sono soci coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento di una quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. I soci, possono essere: - Soci Fondatori: le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e quelli che successivamente con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo. - Soci Operativi: le persone fisiche e giuridiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. - Soci Onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. - Soci Ordinari: le persone fisiche e giuridiche che versano la quota associativa e operano nell’ambiente associativo, ovvero tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6
L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati. L’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è appellabile. La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 8
La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi: a). per recesso, da comunicarsi per iscritto; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per il mese in corso; b). per esclusione, per le seguenti cause: -per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell’associazione; -per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità; c). mancato pagamento della quota associativa o per ritardato pagamento della quota protratto oltre due mesi; d). per decesso del socio; Le cause di esclusione assumono efficacia alla data della deliberazione di esclusione dell’assemblea dei soci. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere le quote, i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9
Organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i Probiviri; e) il Collegio dei Revisori;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. Sono soci coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento di una quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. L'assemblea è il massimo organo deliberante. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, la cui redazione è obbligatoria e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria: -per decisione del Consiglio Direttivo; -su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci;

Articolo 11
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale, sito internet, social network, canali telematici, posta elettronica certificata e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l’associazione svolge le proprie attività. Tale affissione deve avvenire almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’adunanza. In caso di particolare urgenza l’assemblea può essere convocata a mezzo di lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica certificata, social network, canali telematici entro il quinto giorno precedente all’adunanza. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12
L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria, deliberano con la maggioranza costituente il 75% dei soci, e, in seconda convocazione, con la maggioranza costituente il 75%degli intervenuti in assemblea. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Ogni partecipante all’assemblea può rappresentare fino a massimo altri 5 (cinque) soci, purchè munito di delega scritta. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dal Consiglio Direttivo. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario dell’Associazione. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell’Associazione, previo espressa richiesta.

Articolo 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano o tramite posta elettronica certificata o tramite WhatsApp. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Articolo 14
All’assemblea spettano i seguenti compiti: • in sede ordinaria: a). discutere e deliberare sul rendiconto preventivo e consuntivo e sulle relazioni al rendiconto del Consiglio Direttivo; b). nominare i membri del Consiglio Direttivo e, nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, i Revisori dei Conti; c). deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; • in sede straordinaria: a). deliberare sullo scioglimento dell’Associazione; b). deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; c). deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre), e non superiore a 11 (undici). Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 16
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e in particolare ha il compito di: a). deliberare sulle questioni riguardanti all’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; b). predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci per l’approvazione; c). deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente dopo approvazione dell’assemblea; d). deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonchè l’eventuale penale per i tardivi versamenti dopo approvazione dell’assemblea; e). deliberare l’esclusione dei soci dopo approvazione dell’assemblea; Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo di lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o a mezzo fax, o tramite posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

TESORIERE

Articolo 18
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il rendiconto dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

PRESIDENTE

Articolo 19
Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata dello Statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: - predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione; - vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione; - determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati; - emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 20
Il Collegio dei Revisori dell’associazione, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllollare l’operato del Consiglio Direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L’eventuale avanzo di gestione è investito all’interno dell’Associazione stessa oppure a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 22
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite: a) dalle quote associative mensili stabilite dal Consiglio Direttivo; b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, iniziative pubblicitarie, sponsorizzazioni,...); c) da versamenti volontari, e da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione; d) contributi di organismi internazionali; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati possono chiedere, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, la condivisione delle risorse comuni disponibili all’associazione. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.

PROPRIETA’ ASSOCIATIVE

Articolo 23
I soci al fine dello sviluppo immediato dello scopo sociale, apporteranno all’ente associativo: -Pagina social e sito internet; -Scheda Google; -Beni strumentali all’interno della sede associativa;

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE

Articolo 24
L’eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberata da una riunione dell’assemblea dei soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell’Associazione e nominerà uno o più liquidatori, chè procederanno alla successiva cancellazione dell’associazione. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea dei soci, delibererà, salvo diversi accordi, l’eliminazione e non utilizzo da propri o terzi delle proprietà associative di cui art. 23). Durante, lo scioglimento, liquidazione e cancellazione dell’associazione e successiva cancellazione della stessa, nessun socio potrà avanzare, richiedere, diffidare l’ente associativo per posizioni debitorie/creditorie dei soci individuali maturate.

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 25
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’assemblea dei soci.

RINVIO

Articolo 26
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai presenti generali dell’ordinamento giuridico italiano.